Ammortizzatori sociali, la riforma 2022
La riforma degli ammortizzatori sociali introduce novità rilevanti, dalla CIG alla Naspi, passando per la formazione e il programma GOL
Con la Legge di Bilancio 2022 è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali: la misura agisce in direzione di una più ampia tutela dei lavoratori che hanno perso il lavoro, che sono dipendenti di aziende in uno stato di difficoltà e che hanno necessità di ricollocarsi.
La riforma degli ammortizzatori sociali introduce anche novità in merito ai fondi di solidarietà bilaterale, al fondo di integrazione salariale e introduce il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) che si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro: si faciliterà l’inserimento lavorativo dei disoccupati, inoccupati e inattivi, riqualificati i lavoratori già occupati e potenziate le loro conoscenze.
I dettagli della riforma degli ammortizzatori sociali
Fra le principali novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali vi è la modifica del meccanismo connesso alla Naspi. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, cambia in favore dei lavoratori: per ottenerla sarà necessario aver maturato 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti, perché viene a cadere il requisito delle 30 giornate lavorative contribuite maturate nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, subisce una sostanziale modifica anche il meccanismo del decalage, cioè della progressiva riduzione dell’assicurazione sociale: se fino a questo momento la riduzione del 3% era applicata a partire dal quarto mese di fruizione, con la riforma degli ammortizzatori sociali si calcolerà la riduzione a partire dal sesto mese in poi. Questo permetterà agli ex lavoratori in difficoltà di ottenere un sostegno maggiore per due mesi.
Cambiano, infine, anche gli importi: sebbene la Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo di 1.335,40 euro, verrà calcolata in modo diverso. L’importo, infatti, risulterà dal calcolo della retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e dall’importo pari al 75% della retribuzione stessa se la retribuzione media mensile non supera i 1.227,55 euro.
Se, invece, la retribuzione mensile supera quella cifra, la Naspi continuerà ad essere pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra. In ogni caso, viene riconfermata la durata massima di 24 mesi.
Il meccanismo del décalage della Naspi cambia ancora in caso di percettori ultra cinquantacinquenni: si applicherà a partire dall’ottavo mese e, inoltre, viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (finora esclusi).
Ulteriore modifica nella riforma degli ammortizzatori sociali concerne la DIS-COLL: l’indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è stata ampliata dagli attuali 6 mesi ad un anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.
Cambia, inoltre, anche la CIG se fino a questo momento erano previsti 998,18 euro lordi per retribuzioni mensili fino a 2.159,48 euro, adesso la cifra unica massimale sarà di 1.199,72 euro (a parità di retribuzione massima). Si tratta, quindi, di un aumento mensile di circa 200 euro per sostenere maggiormente i lavoratori.
Inoltre, la Cassa Integrazione straordinaria è stata estesa a tutti i settori aziendali e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Nella riforma degli ammortizzatori sociali viene poi incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà. La riduzione media oraria passa dal 60 all’80% mentre l’aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro passa dal 70 al 90%.
I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. Anzi, si chiarisce che i fondi bilaterali “alternativi” sono destinatari di una contribuzione obbligatoria, rilevante anche ai fini del rilascio del DURC positivo.
L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 settimane e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendenti. Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS.
Non solo: il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.
Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l’assegno straordinario ma è prevista una premialità per le piccole imprese (datori di lavoro fino a 5 dipendenti): se non utilizzano il Fis per almeno 24 mesi, con la riforma e regime (1° gennaio 2025) c’è una riduzione dell’aliquota contributiva del 40%.
Infine, i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria parteciperanno a processi di formazione o di riqualificazione, anche con i fondi interprofessionali. E la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
La formazione dei lavoratori e le altre novità introdotte
Fra le altre novità inserite nella riforma degli ammortizzatori sociali, vi è la modifica al contratto di espansione che viene reso fruibile per le imprese più piccole (che occupano almeno 50 dipendenti) e prorogato per gli anni 2022 e 2023.
Viene poi introdotto il programma GOL con la finalità di attivare misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale dei lavoratori: per questo motivo, vengono riconosciuti come beneficiari anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano in via definitiva la propria attività professionale. L’obiettivo finale, infatti, è quello di fornire alla persona percorsi di orientamento, riqualificazione e ricollocazione in modo specifico e non generalista.
Sul tema delle pensioni, la legge di Bilancio “ritorna” alla riforma “Fornero” del 2012, modificandone però alcune condizioni: non si parlerà più di quota 100 ma di quota 102, la quale che richiede 64 anni di età ed un’anzianità contributiva di 38 anni. Per i pensionamenti anticipati viene mantenuta anche opzione donna, che prevede una soglia anagrafica di 58 anni di età per le lavoratrici donne, e l’anticipo pensionistico dell’APE sociale, destinato a lavoratori con 63 anni di età che si trovino in particolari situazioni di debolezza.
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