Il nodo centrale della sicurezza sul lavoro: cosa cambia nel 2022
Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre più centrale: cambiano gli obblighi delle imprese e dei datori di lavoro
La sicurezza sul lavoro è diventato un tema centrale in Italia: i dati riportati dai fatti di cronaca sono agghiaccianti, sovente con esiti irrimediabili. Secondo l’ultimo rapporto Inail, infatti, i morti sul lavoro in Italia nel 2021 sono stati 1.221, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nell’anno del lockdown 2020 (-3,9%), dato complessivo in cui manca il riferimento ai morti per contagio da Covid sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di dicembre sono state 555.236, 896 in più (+0,2%, contro il +2,1% della rilevazione al 30 novembre) rispetto alle 554.340 del 2020, sintesi di un decremento nel trimestre gennaio-marzo (-11%), di un incremento nel semestre aprile-settembre (+21%) e di un nuovo calo nel trimestre ottobre-dicembre (-16%), nel confronto tra i due anni.
I dati rilevati dall’Inail al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un aumento degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+29,2%, da 62.217 a 80.389 casi), che sono diminuiti del 32% nel primo bimestre del 2021 e aumentati del 50% nel periodo marzo-dicembre (complice il massiccio ricorso allo smart working nell’anno 2020, a partire proprio dal mese di marzo), e un decremento del 3,5% (da 492.123 a 474.847) di quelli avvenuti in occasione di lavoro, calati dell’11% nel primo trimestre 2021, aumentati del 18% nel semestre aprile-settembre e calati di nuovo nel trimestre ottobre-dicembre (-22%).
Sono dati che riflettono l’urgenza e la necessità di prendere seri provvedimenti in merito: un primo passo sono state le misure introdotte dal Governo nel DL Fiscale (decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“) approvato lo scorso mese di ottobre.
Le misure per la sicurezza sul lavoro del DL Fiscale
Come riporta il portale Ipsoa,
La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna, nella disamina degli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.
Con il DL Fiscale, o Fisco – Lavoro, è stata attuata una sostanziale modifica del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro: una rivoluzione culturale, oltre che formale, per contrastare il fenomeno degli infortuni e delle morti “bianche”.
In particolare, ha spiegato in una nota il Ministro al Lavoro Andrea Orlando, “le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”.
Cosa cambia, quindi, per le imprese?
La sospensione dell’attività d’impresa
La prima modifica introdotta che agisce in favore della sicurezza sul lavoro è legata direttamente all’attività d’impresa: questa, infatti, verrà sospesa in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero”, quindi non regolarmente contrattualizzato, presente sul luogo di lavoro.
Tale regola si applica anche nei confronti di lavoratori autonomi occasionali, tirocinanti, lavoratori di cooperativa, subordinati determinati per i quali non sia stata inviata preventiva comunicazione di assunzione (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).
Sono altresì riconosciuti e considerati come gravi gli illeciti in materia di salute e sicurezza: al riscontro della carenza di dispositivi di protezione e quanto altro previsto dal regolamento di riferimento sui luoghi di lavoro, non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. Viene altresì reintrodotto il rischio di amianto, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
L’importo della sanzione, inoltre, verrà raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Cosa accade, però, al lavoratore dipendente in questa situazione? La legge tutela il lavoratore oggetto del provvedimento stabilendo espressamente l’allontanamento dal luogo di lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), in cui il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.
Il ruolo del preposto e dell’Ispettorato del Lavoro
Assume nuova centralità nelle attività produttive il ruolo del preposto, ossia colui che è titolato a vigilare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La riforma obbliga il datore di lavoro ad individuare una figura specifica all’interno dell’organigramma aziendale che vigili e controlli il regolare svolgimento delle attività, delle contrattualizzazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione e di prevenzione.
Per questo motivo, al fine di tutelare anche il preposto e garantire che non gli si arrechi alcuna coercizione o pregiudizio nello svolgimento delle sue attività, è prevista per il datore di lavoro una sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Il ruolo del preposto diventa centrale perché, oltre a controllare e sovraintendere la sicurezza sul lavoro, deve obbligatoriamente rilevare le tipologie di comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale. E’ altresì obbligato ad intervenire in caso di comportamento non conforme e può interrompere l’attività del lavoratore non conforme alle regole e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Se, invece, il preposto rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo la legge prevede la sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Le stesse modalità si applicano anche in appalto e subappalto.
Per quanto concerne, invece, il ruolo dell’ Ispettorato del Lavoro, sono state estese le competenze di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (finora di competenza quasi esclusiva dell’ASL territoriale). All’estensione delle competenze attribuite si accompagnerà l’aumento dell’organico, infatti è prevista l’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Verrà poi rafforzata la banca dati dell’Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Gli organi di vigilanza, secondo quanto prevede il Decreto Fiscale, saranno tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
Il ruolo della formazione
Il Dl Fisco – Lavoro prevede, infine, l’adozione entro la fine di giugno dell’Accordo attuativo del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro da parte della Conferenza Stato-Regioni. Questo, in altre parole, vuol dire che su tutto il territorio nazionale verranno garantite:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti avranno l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti;
– l’addestramento, laddove previsto, riguarderà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati
In caso di mancata osservanza delle azioni precedenti, è prevista l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.