Tirocini, arrivano le sanzioni dell’INL: le novità previste per il 2022
Con le nuove regole si porrà una maggiore attenzione e applicazione delle sanzioni che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento del tirocinio, che non può sostituire il lavoro dipendente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato nei giorni scorsi la nota nota numero 530 del 21 marzo 2022 che prevede alcune sanzioni e obblighi nel campo dei tirocini.
In particolare, spiega quelle che sono le nuove sanzioni riguardanti indennità e utilizzo fraudolento sui tirocini extracurriculari, previste dalla Legge di Bilancio 2022 e applicabili da subito.
Tirocini, cambiano le regole?
Chiariamo da subito un punto: non è che prima della Legge di Bilancio 2022 non fossero del tutto previste sanzioni per un utilizzo fraudolento dello strumento dei tirocini. Ma, da questo momento in poi, si porrà una maggiore attenzione e applicazione delle sanzioni che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento del tirocinio, che non può sostituire il lavoro dipendente. Inoltre, viene ufficialmente stabilito che gli obblighi di salute e sicurezza vanno garantiti anche al soggetto tirocinante, alla stregua di qualsiasi dipendente.
Non è però l’unica novità prevista per l’anno 2022 sul tema dei tirocini: la Legge di Bilancio prevede una riorganizzazione generale dell’applicazione e delle norme a questi collegate, da attuarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge (quindi, dal primo gennaio 2022).
Si tratta di misure volte a riformare la disciplina dei tirocini, in modo da prevenire eventuali abusi da parte delle aziende.
Il comma 720 della Legge 234/2021 definisce il tirocinio come:
“un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Le linee guida formalizzano le modalità operative secondo cinque criteri:
- la revisione della disciplina a favore dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- l’implementazione di un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e di una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- la definizione di modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dei tirocini.
L’INL precisa però, nella nota prot. 530, come le sanzioni previste siano vigenti già dall’entrata in vigore della Legge e si debbano ritenere immediatamente operative.
Le sanzioni previste
Secondo la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pertanto, alla luce della realtà incontrovertibile per la quale il tirocinante ha diritto ad una congrua indennità,
“la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Per quanto riguarda, invece, il ricorso fraudolento al tirocinio il comma 723 stabilisce che
“il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun
tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Infine, sono previste disposizioni in merito alle comunicazioni al Centro per l’impiego e agli obblighi di sicurezza: il comma 725 stabilisce che
“il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.