Welfare

Terzo Settore, dalla cooperazione nasce lo sviluppo: i fondi disponibili

Sviluppo di un welfare territoriale generativo, agire condiviso basato su analisi e valutazioni multilivello, valorizzazione della co-progettazione: la riforma del Terzo Settore punta a questi obiettivi con circa 59 milioni di euro

Il Terzo Settore continua a cambiare, anche nella ripartizione dei fondi. A partire dalla riforma introdotta con la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che ha introdotto il nuovo Codice del Terzo Settore, tutte le realtà del volontariato, dell’associazionismo e del servizio sociale hanno compiuto numerosi passi avanti.

Infatti, come ha spiegato sulle pagine di Jobs Network Online la direttrice del Centro Servizi di Volontariato di Napoli, Giovanna De Rosa, proprio il Codice del Terzo Settore ha “ridato dignità” al settore, finalmente dotato di un Testo Unico di riferimento, che ne sveltisce talvolta le procedure burocratiche e meglio ne definisce gli ambiti. Ma andiamo con ordine.

La Riforma del Terzo Settore… in breve

Con la riforma del Terzo Settore, ha chiarito De Rosa, “sono state dettate delle modifiche a tutti gli Enti, come ad esempio le modifiche statutarie per iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e in generale sono necessarie maggiori competenze organizzative per tutti gli iter gestionali e amministrativi”.

Cosa comporta tutto questo? Che alla fine “avremo un registro nazionale del Terzo settore a cui tutti potranno attingere informazioni, soprattutto le Pubbliche Amministrazioni: mentre prima veniva gestito quasi tutto su valutazione regionale, adesso invece i requisiti sono stati standardizzati e definiti dai campi di intervento, rendendo uniforme il Terzo settore sul piano nazionale. Ma non solo: vi è stata una grande spinta alla digitalizzazione. Infatti, le singole organizzazioni devono digitalizzare tutti i loro documenti, che è sicuramente un lavoro in più a carico di tutto il settore associativo ma questo renderà più trasparente la consultazione di atti e bilanci”.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore promosso dall’analoga riforma introduce fra gli obiettivi di enti, associazioni e cooperative quelli individuati dall’Agenda 2030 dell’ONU: vale a dire, perseguire intenti e scopi che si rifacciano ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale,
sociale, economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato
all’implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è possibile scambiarsi esperienze e
buone prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una
logica di sviluppo includente di matrice multilivello.

Tradotto in altre parole, come ha precisato De Rosa, vale a dire che: la riforma permette di ragionare sulle competenze e sulle azioni, sia all’interno delle associazioni che negli ambi territoriali e della comunità. Non è più tempo di pensare ai singoli interessi, ma di ragionare in un’ottica di programmazione territoriale collaborativa, perché con l’articolo 55 del Codice del Terzo Settore la “competitività” fra gli enti lascia spazio alla co-programmazione e alla co-progettazione”.

Dalla cooperazione allo sviluppo: le aree prioritarie di intervento

Proprio per questo motivo, il Ministero alle Politiche Sociali ha pubblicato l’atto di indirizzo recante, per l’anno 2022, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore.

Il nuovo Codice, infatti, introduce lo strumento del Fondo per sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni
comprese tra gli enti del Terzo settore.

Ciò che deve essere chiaro è che si è inteso valorizzare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il ruolo degli enti del Terzo settore, quali soggetti portatori dell’interesse generale, nella programmazione, progettazione e attuazione degli interventi e dei servizi rivolti al soddisfacimento dei bisogni della comunità, secondo una logica di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

Per questo motivo, nell’atto di indirizzo pubblicato dal Ministero, si punta:

  • Alla crescita della capacity building delle reti associative e della capacità di implementazione nello svolgimento delle attività di interesse generale da parte delle ODV, delle APS e delle fondazioni.
  • Sul rafforzamento delle reti associative, laddove la quota parte delle risorse destinata alle Regioni e alle Province autonome viene rivolta alla promozione di adeguate risposte ai bisogni delle rispettive comunità territoriali;
  • Sulla continuità nella finalizzazione del sostegno finanziario all’implementazione delle attività di interesse generale che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  • Sull’attuazione della cooperazione istituzionale con altra amministrazione statale, finalizzata alla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale.

Le risorse disponibili nel triennio 2022 – 2024

Alla luce di quanto descritto e considerato, la ripartizione delle risorse per il Terzo Settore nel prossimo triennio distingue, rispetto al passato, fra il piano nazionale e quello locale: se prima della riforma l’elemento dirimente e principale era legato all’ampiezza dell’ambito territoriale di riferimento considera il rafforzamento organizzativo delle reti associative, funzionale alla capacità delle reti medesime e degli enti ad esse associate di fornire risposte adeguate e innovative ai mutevoli bisogni delle comunità di riferimento.

Proprio per questo motivo, la prima quota parte del Fondo che ammonta complessivamente a euro 59.127.766,00, è così suddiviso:
a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: euro 21.797.766,00;
b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: euro 27.000.000,00;

Il Fondo distingue, inoltre,
c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali per
euro 7.750.000,00;
d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre
1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: euro 2.580.000,00.
Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al sostegno delle attività di cui alla
lettera b).

La definizione del contributo da assegnare sarà determinata mediante l’applicazione di parametri di quantificazione oggettivi, atti a contemperare sia l’esigenza di assicurare a tutte le organizzazioni richiedenti una disponibilità minima (uguale per tutti gli enti beneficiari) di risorse necessarie all’implementazione del programma di attività, sia l’esigenza di commisurare l’entità del contributo proporzionalmente alle dimensioni delle organizzazioni.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. Condirettore di FMag.it

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