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L’Assegno Nucleo Familiare non cessa di esistere con l’Assegno Unico: il chiarimento

L'Assegno Nucleo Familiare continuerà ad esistere ma non per tutti: con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, infatti, cambiano le regole

Molti italiani in questi giorni hanno dovuto dire addio all’Assegno Nucleo Familiare, cioè i famosi ANF che si ricevevano direttamente in busta paga: dal primo marzo, infatti, è stata ufficialmente introdotta in Italia la misura dell’Assegno Unico e Universale, iniziativa di integrazione al reddito per tutti coloro che hanno figli a carico. Secondo le prime stime dell’INPS, riguarderà circa 7 milioni di nuclei familiari, per un totale di 9,6 milioni di figli minori a carico e 1,4 milioni di figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni (limite anagrafico massimo per ricevere l’Assegno).

La differenza fra Assegno Nucleo Familiare e Assegno Unico

Occorre fare una precisazione prima di procedere: la particolarità della nuova misura introdotta sta nel fatto che ha carattere universale con beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Questo vuol dire, in altri termini, che l’Assegno Unico e Universale non è vincolato alla contribuzione – come gli Assegni Nucleo Familiare – e che, progressivamente, sostituirà tutte le misure esistenti rivolte ai figli minori.

Come verrà calcolato l’Assegno Unico? Semplicemente, sulla base dell’indicatore ISEE e in modo graduale sulla presenza di figli minori. L’importo massimo è di 175 euro mensili per ogni figlio minore e 85 euro mensili per ogni figlio maggiorenne, che spetta a tutte le famiglie con valori di Isee inferiori a 15.000 euro. Sopra tale soglia l’importo si riduce gradualmente fino a un importo minimo che spetta per valori di Isee superiori a 40.000 euro. L’importo minimo previsto per ogni figlio varia a seconda che si tratti di un minorenne (50 euro mensili) o di un maggiorenne di età inferiore ai 21 anni (25 euro mensili) e viene erogato indipendentemente dal livello dell’Isee a tutti i nuclei con figli minori di 21 anni che ne fanno domanda. Attenzione, quindi, a non inserire in fase di domanda un ISEE difforme o sbagliato.

Infatti, possono fare richiesta per l’Assegno Unico e Universale le gestanti a partire dal settimo mese di gravidanza e i genitori di figli maggiorenni fino ai 21 anni. Di fatto, l’Assegno Unico sostituirà tutte le altre misure esistenti in questo momento (detrazioni per figli a carico, bonus bebè, il premio alla nascita o all’adozione, il Fondo di sostegno alla natalità ed eventuali altri contributi).

E, in alcuni casi, anche l’Assegno Nucleo Familiare. Attenzione però: la misura non cesserà di esistere per alcune categorie di persone.

Il chiarimento sull’Assegno Nucleo Familiare

A correre in soccorso dei contribuenti è l’INPS:

L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.

In altre parole, l’Ente chiarisce che dal primo marzo l’Assegno Nucleo Familiare non sarà più riconosciuto per tutti coloro che hanno figli a carico perché in quel caso subentra l’Assegno Unico e Universale. Ma la misura dell’Assegno Nucleo Familiare continuerà a valere per i

“nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

A partire dal 1 marzo 2022, pertanto, possono presentare domanda per l’Assegno Nucleo Familiare

a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui:

Il nucleo familiare del richiedente è composto:
• dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. Condirettore di FMag.it

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